Salvi i tirocini extracurriculari e non solo per persone in difficoltà
I tirocini extracurriculari possono continuare a essere strumenti di transizione dei neo diplomati e dei neo laureati verso il lavoro.
È questo l’esito della sentenza della Corte costituzionale 70/2023 che ha dichiarato incostituzionale la norma della legge di Bilancio dell’anno scorso (articolo 1, comma 721, lettera a, della legge 234/2021), che prevedeva la conclusione di un accordo in Conferenza Stato, Regioni, Province autonome, per la definizione di linee guida in materia di tirocini extracurriculari, entro 180 giorni dalla sua data di entrata in vigore, secondo criteri che ne circoscrivessero l’applicazione in favore di soggetti con difficoltà di inclusione sociale. Accordo peraltro mai raggiunto.
Nel ricorso, Regione Veneto ha contestato come la norma statale abbia rigidamente predeterminato i criteri di adozione delle linee guida, violando la competenza legislativa delle Regioni (articolo 117, quarto comma, della Costituzione) in materia di «formazione professionale».
Inoltre, la Regione ha contestato la violazione del principio di ragionevolezza, per lo stravolgimento delle finalità proprie dei tirocini extracurriculari quali strumenti formativi di rilevanza sociale.
Infine, sarebbe stato leso il principio di leale collaborazione, posto che l’accordo da raggiungere in Conferenza Stato, Regioni e Province autonome sarebbe «avvilito e umiliato» dalla stessa predeterminazione dei contenuti da parte dello Stato con la disposizione impugnata.
In rappresentanza della presidenza del Consiglio, l’Avvocatura dello Stato ha premesso che, con la norma impugnata e le altre della stessa legge di Bilancio (commi da 720 a 726), è stato disposto il riordino della disciplina sul tirocinio, con l’abrogazione delle previgenti disposizioni (articolo 1, commi 34, 35, 36, della legge 92/2012). Inoltre, le stesse disposizioni hanno previsto la definizione di specifici criteri per contrastare gli abusi che potrebbero verificarsi nello svolgimento di tirocini extracurriculari (comma 721), fino all’introduzione di una fattispecie di reato per i casi in cui il tirocinio si sia svolto in modo fraudolento (comma 723) e alla possibilità, per il tirocinante, di richiedere l’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con decorrenza dalla data della pronuncia giudiziale.
In altri termini, l’Avvocatura dello Stato ha sostenuto che gli ambiti materiali della normativa impugnata sono molteplici e coincidenti con le competenze esclusive statali (ordinamento civile e penale e norme generali sull’istruzione - articolo 117, comma 2, lettere L e N della Costituzione), con la competenza residuale regionale (formazione professionale - articolo 117, quarto comma) e con la competenza concorrente (istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione dell’istruzione e della formazione professionale - articolo 117, comma 3).
Nell’evidenza dell’intreccio inestricabile di competenze statali e regionali, l’Avvocatura ha infine affermato che il rinvio della nuova disciplina dei tirocini extracurriculari a un accordo tra Stato e Regioni avrebbe confermato la prassi collaborativa tra Stato, Regioni e Province autonome.
In questo modo, non sarebbe stata lesa la competenza legislativa residuale regionale in materia di formazione professionale, essendo esclusivamente volta a prevenire l’utilizzo fraudolento del tirocinio extracurriculare in sostituzione del lavoro dipendente. In altri termini, la disposizione impugnata sarebbe espressiva di principi fondamentali in materia di tutela e sicurezza del lavoro, rientrante nella competenza legislativa concorrente individuata dall’articolo 117, comma 3, della Costituzione.
Confermando la linea giurisprudenziale del 2012 (sentenza 287/2012) la Corte costituzionale ha rilevato «un’indebita invasione» della competenza legislativa regionale residuale in materia di «formazione professionale», in quanto la disposizione statale impugnata prevedeva l’applicazione dei tirocini curriculari a soggetti con difficoltà di inclusione sociale, escludendo quindi la possibilità per le Regioni di introdurre ogni diversa scelta formativa con l’accordo da adottarsi in Conferenza Stato, Regioni, Province autonome.