Scelta della destinazione del TFR per i lavoratori neoassunti - novità a decorrere dal 01/07/2026
Gentile Cliente,
con la presente desideriamo informarLa che, a decorrere dal 1° luglio 2026, sono entrate in vigore nuove disposizioni in materia di destinazione del trattamento di fine rapporto (TFR) per i lavoratori neoassunti.
Destinazione del TFR
I lavoratori dipendenti del settore privato assunti dopo il 31 dicembre 2006 sono tenuti a scegliere la destinazione del trattamento di fine rapporto (TFR) maturando.
Disciplina applicabile fino al 30 giugno 2026
Fino al 30 giugno 2026 il lavoratore dispone di sei mesi dalla data di assunzione per decidere la destinazione del TFR maturando.
Entro tale termine può:
- destinare l'intero TFR a una forma di previdenza complementare;
- oppure mantenere il TFR presso il datore di lavoro, secondo la normativa vigente.
La scelta deve essere comunicata mediante la compilazione del modulo TFR2.
Se il lavoratore non effettua alcuna scelta entro sei mesi, opera il meccanismo del silenzio-assenso: il TFR maturando viene automaticamente destinato alla previdenza complementare secondo i criteri previsti dalla legge.
La destinazione del TFR alla previdenza complementare, sia per scelta espressa sia per effetto del silenzio-assenso, è irrevocabile. La scelta di mantenere il TFR presso il datore di lavoro è invece revocabile in qualsiasi momento, con possibilità di aderire successivamente a una forma pensionistica complementare limitatamente alle quote di TFR maturande.
Novità dal 1° luglio 2026
Per i lavoratori assunti dal 1° luglio 2026 cambia il meccanismo di destinazione del TFR.
La Legge di bilancio 2026 introduce infatti un sistema di adesione automatica alla previdenza complementare.
Cosa cambia
Non si attende più il decorso dei sei mesi per l'applicazione del silenzio-assenso.
Il lavoratore viene automaticamente iscritto, fin dall'assunzione, alla forma pensionistica complementare individuata dalla legge.
L'iscrizione avviene:
- alla forma pensionistica complementare prevista dagli accordi o contratti collettivi applicati in azienda;
- oppure, se prevista, alla forma pensionistica complementare alla quale aderisce il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- in mancanza, al fondo pensione residuale previsto dalla normativa vigente.
Facoltà di rinuncia
Il lavoratore mantiene comunque il diritto di rinunciare all'adesione automatica entro 60 giorni dalla data di assunzione.
In caso di rinuncia potrà:
- destinare il TFR a un'altra forma pensionistica complementare;
- oppure mantenerlo presso il datore di lavoro.
Se la rinuncia non viene esercitata entro i 60 giorni, l'adesione automatica diventa definitiva e il TFR maturando viene conferito alla forma pensionistica individuata.
Invitiamo le aziende che hanno effettuato assunzioni con decorrenza 1° luglio 2026 o successiva a informare i lavoratori interessati in merito alla nuova disciplina sulla destinazione del TFR e, in particolare, al meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare.
Segnaliamo inoltre che, ad oggi, non è ancora disponibile il modello ministeriale aggiornato per la scelta della destinazione del TFR, adeguato alla nuova normativa. Lo Studio provvederà a trasmetterlo non appena sarà reso disponibile.
Nelle more della pubblicazione del nuovo modello, i lavoratori assunti dal 1° luglio 2026 che intendano rinunciare all'adesione automatica alla previdenza complementare dovranno comunicare tale volontà per iscritto al datore di lavoro entro 60 giorni dalla data di assunzione.