La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 15 marzo 2018, n. 6410, ha stabilito che la funzione di preposto è legata non alla qualifica formale rivestita dall’interessato, ma al suo specifico addestramento alla funzione. Preposto può essere, perciò, anche il caposquadra, ma la sua qualifica formale, in assenza di un’espressa delega quale responsabile della sicurezza, non esonera il datore dall’adozione di misure e cautele idonee a evitare infortuni ai suoi dipendenti e dall’obbligo di formazione.