Smart working: regole, diritti e procedure. Con le novità del DDL Lavoro
Gentile Cliente,
A partire dallo scorso aprile 2024, è venuto meno il regime di diritti previsti per i lavoratori fragili o genitori di figli under 14 ed è tornata pienamente applicabile la normativa ordinaria stabilita dalla legge n. 81/2017, che prevede l’obbligo di redazione dell’accordo individuale ed effettuazione delle comunicazioni tramite il portale Servizi Lavoro, entro i 5 giorni successivi dall’inizio della prestazione da remoto o dall’ultimo giorno comunicato, per la proroga, indicando i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile.
Diritti e priorità di accesso allo smart working
In caso di attivazione, a livello aziendale, di forme di lavoro agile, occorre rispettare il diritto di priorità che la legge garantisce alle seguenti categorie di soggetti:
- lavoratori con figli fino a 12 anni di età o senza limiti di età in caso di figli in condizioni di disabilità ex rt. 3, comma 3, legge n. 104/1992;
- lavoratori con disabilità in situazione di gravità accertata ex rt. 4, comma 1, legge n. 104/1992;
- lavoratori “caregivers” ex art. 1, comma 255,legge n. 205/2017;
- lavoratori che fruiscano dei permessi ex rt. 33, commi 2 e 3, della legge n. 104/1992. Questi sono titolari di diritto di priorità all’accesso al lavoro agile ai sensi del richiamato rt. 18, comma 3-bis, legge n. 81/2017. In alternativa, hanno priorità all’accesso ad altre forme di lavoro flessibile.
Accordo individuale
L’accordo individuale, redatto in forma scritta ai fini della prova e della regolarità amministrativa, disciplina:
- l’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali;
- le forme di esercizio del potere direttivo;
- la modalità di utilizzo degli strumenti di lavoro (in particolare se forniti dall’azienda, con riferimento a disciplinari tecnici e/o manuali di utilizzo);
- i tempi di riposo del lavoratore;
- le misure tecniche ed organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche.
L’accordo può essere stipulato a tempo indeterminato o determinato.
In caso di accordo a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può esercitare il diritto di recesso, con un preavviso minimo di 30 giorni. Il termine per il datore di lavoro è pari a minimo 90 giorni in caso di lavoratore disabile.
Nell’ipotesi di “giustificato motivo”, le parti possono recedere anzitempo in caso di accordo a termine oppure senza rispettare i termini di preavviso in caso di accordo a tempo indeterminato.
L’accordo individuale, inoltre, può, tuttavia, riportare requisiti, criteri di scelta, limitazioni, divieti, per la collocazione spaziale della prestazione, in relazione a specifiche esigenze di salute e sicurezza o riservatezza dei dati trattati.
È necessario, in ogni caso, rispettare il riposo giornaliero (11 ore consecutive ogni 24 ore) e settimanale (almeno 24 ore consecutive ogni 7 giorni), come anche le pause specifiche per i videoterminalisti (15 minuti ogni 2 ore di lavoro).
Proprio in materia di sicurezza e salute del lavoro, è obbligatoria la redazione di una specifica informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, da consegnare al lavoratore e al RLS con cadenza almeno annuale.
Novità del DDL Lavoro per lo smart working
Il DDL Lavoro, in corso di approvazione in Parlamento, introduce, nell’ambito del contratto ibrido a causa mista, la possibilità di assumere un lavoratore in parte con un contratto dipendente, in parte con un rapporto autonomo a partita IVA, beneficiando del regime forfettario per il reddito autonomo.
In tema di smart working, si specifica che i datori di lavoro dovranno comunicare al Ministero del Lavoro i nomi dei lavoratori e la durata del periodo di smartworking entro 5 giorni dalla data di inizio oppure entro 5 giorni dall'avvenuta modifica o cessazione del periodo di lavoro da remoto.