Torna dal 2025 la Decontribuzione Sud
Gentili clienti,
La legge Bilancio 2025 torna a dare continuità alla decontribuzione Sud. Una modifica introdotta durante l’iter di approvazione ripropone la misura ma con beneficio ridotto, secondo un programma che prevede una graduale riduzione dal 2025 al 2029. In dettaglio, la norma prevede due esoneri contributivi parziali: il primo destinato alle micro, piccole e medie imprese, il secondo destinato alle grandi imprese.
La misura prevede un esonero contributivo applicato alla contribuzione previdenziale complessivamente dovuta, con esclusione dei premi e contributi INAIL, per i lavoratori a tempo indeterminato delle aziende situate in otto Regioni del Mezzogiorno e in transizione: Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
L’esonero viene riproposto ma con beneficio ridotto, seguendo una graduale riduzione dal 2025 al 2029. La norma prevede due esoneri contributivi parziali: il primo destinato alle micro, piccole e medie imprese (non più di 250 dipendenti), il secondo destinato alle grandi imprese, secondo la seguente rimodulazione:
- per l’anno 2025, in misura pari al 25% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di euro 145 su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2024;
- per l’anno 2026, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di euro 125 su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2025;
- per l’anno 2027, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di euro 125 su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2026;
- per l’anno 2028, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di euro 100 su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2027;
- per l’anno 2029, in misura pari al 15% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di euro 75 su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2028.
Non rientrano nell’esonero: i rapporti di apprendistato, gli enti pubblici economici, gli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale, gli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione, le ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, le aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i consorzi di bonifica ed industriali, gli enti morali ed ecclesiastici.
A favore dei datori di lavoro privati che non rientrano nella nozione di micro, piccola e media impresa, l’esonero sarà riconosciuto, nella medesima misura e secondo la stessa modulazione, a condizione che il datore di lavoro dimostri al 31 dicembre di ogni anno un incremento occupazionale rispetto all’anno precedente dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
L’efficacia della disposizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ed è sospesa fino alla data di adozione della decisione (art. 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea).
Il diritto alla fruizione degli incentivi in argomento è subordinato al rispetto dei principi generali di fruizione degli incentivi di cui all’art. 31 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, pertanto l’esonero non spetta:
- se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente;
- se l'assunzione viola il diritto di precedenza;
- se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale;
- se il datore di lavoro non è in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 in materia di collocamento obbligatorio delle persone disabili.
Nei casi in cui le norme incentivanti richiedano un incremento occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata, il calcolo si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti, escludendo dal computo i lavoratori che hanno abbandonato il posto di lavoro.
La fruizione dell’esonero è subordinata inoltre al possesso da parte del datore di lavoro del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
Per espressa previsione della norma, infine, entrambe le forme di esonero non sono cumulabili con quelli previsti dal decreto Coesione (artt. 21, 22, 23 e 24 del D.L. n. 60/2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95/2024), vale a dire gli incentivi all'autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, il bonus giovani, il bonus donne e il bonus ZES unica per il Mezzogiorno.