Trasferta dell'apprendista: è possibile?
Gentile Cliente,
Il contratto di apprendistato risulta essere la tipologia maggiormente appetibile per le aziende come strumento di inserimento nel mondo del lavoro dei giovani. Le agevolazioni che il legislatore riconosce a questa particolare tipologia contrattuale spaziano da quelle di natura contributiva a quelle di natura normativa, retributiva e fiscale.
Seppur definito come contratto a tempo indeterminato, l’apprendistato è caratterizzato dall’onere formativo che viene posto in capo al datore di lavoro, onere formativo che, nel caso di apprendistato professionalizzante, è necessario per “accompagnare” il giovane nel conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali.
Alla luce della rilevanza che assume la formazione, è possibile inviare in trasferta l’apprendista? E se sì, in che limiti e a che condizioni?
La possibilità di inviare un apprendista in trasferta suscita dei dubbi, alla luce del fatto che si parla di una tipologia contrattuale strettamente collegata alla necessità di impartire formazione; onere formativo che potrebbe sembrare non compatibile con la resa della prestazione lavorativa dell’apprendista lontano dai locali aziendali e, eventualmente, dallo stesso tutor aziendale.
Sull’invio dell’apprendista assieme al proprio tutor non si pongono problemi: l’aspetto formativo che caratterizza tale tipologia contrattuale è rispettato anche se la prestazione lavorativa viene effettuata al di fuori della sede originaria di assunzione.
Per quanto riguarda, invece, l’invio in trasferta dell’apprendista senza il proprio tutor, in assenza di una specifica disciplina di legge, è importante tenere conto delle posizioni degli enti preposti alla verifica della regolarità dei contratti.
Indicazioni dell’INL e del Ministero del Lavoro
In particolare, l’INL, nota n. 290/2018, e il Ministero del Lavoro, parere n. 118/2019, facendo riferimento al distacco (ma la posizione è applicabile anche all’’istituto della trasferta), non hanno ravvisato ostacoli alla possibilità di avvalersi dell’istituto del distacco nei rapporti di apprendistato, “fermo restando il rispetto dei requisiti di legge in particolare in ordine alla sussistenza dell’interesse del distaccante, alla espressa previsione del distacco nel piano formativo individuale del lavoratore, alla presenza di un tutor adeguato messo a disposizione dal datore di lavoro”.
Per il Ministero del Lavoro, la componente formativa assume ruolo fondamentale, in quanto “le modalità concrete in cui avviene il distacco devono, comunque, garantire all’apprendista il regolare adempimento dell’obbligo di formazione interna ed esterna, la cui responsabilità rimane in capo al datore di lavoro, nonché consentire la necessaria assistenza del tutor, il quale deve essere posto in condizione di svolgere i compiti e le funzioni a lui assegnate. Pertanto, anche nel contesto produttivo del distaccatario, dovrà essere prevista la presenza del tutor, verificando puntualmente l’effettivo esercizio dei compiti a lui attribuiti dalla contrattazione collettiva, per garantire che il periodo del distacco risulti utile e coerente al percorso formativo dell’apprendista definito all’atto dell’assunzione”.
I principi analizzati sul distacco risultano essere assolutamente condivisibili e applicabili anche con l’istituto della trasferta, alla luce del fatto che sia per il distacco che per la trasferta quello che più rileva è che le modalità di resa della prestazione non compromettano il percorso formativo riservato all’apprendista.
Decisione della Corte di Appello di Milano
Ritornando al tema della trasferta dell’apprendista, appare utile segnalare che la Corte di Appello di Milano, con la sentenza n. 293/2023, revocando l’ordinanza di ingiunzione dell’ITL Como – Lecco, ha chiarito che la disciplina dell’apprendistato non richiede certo la sorveglianza costante, da parte del soggetto preposto alla formazione, degli apprendisti; anzi, risulta del tutto logico che questi, una volta ricevute le nozioni per l’esecuzione della lavorazione, le mettano in pratica, così esercitandosi nella applicazione concreta delle istruzioni ricevute: