Valutazione dei rischi e Dvr anche per il lavoro occasionale
Gentili clienti,
Il rilancio delle prestazioni occasionali (ex voucher) a opera della legge di Bilancio 2023 (innalzamento del limite massimo del compenso erogabile dall'utilizzatore a 10.000 euro annui e dell'organico del datore di lavoro a massimo 10 dipendenti), impone una riflessione su quali siano le tutele dal punto di vista della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Infatti, come puntualizzato dall'Ispettorato nazionale del lavoro con circolare 5/2017, il committente con qualifica di imprenditore o professionista è soggetto agli obblighi previsti dal Dlgs 81/2008 rispetto a persone impiegate mediante contratto di prestazione occasionale, al pari di chi assume lavoratori subordinati.
L'articolo 3, comma 8, del Testo unico, modificato dall'articolo 20 del Dlgs 151/2015, richiamato dal comma 3 dell'articolo 54-bis del Dl 50/2017 (che detta la disciplina delle prestazioni occasionali), prevede che «nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio, le disposizioni di cui al presente decreto e le altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori si applicano nei casi in cui la prestazione sia svolta a favore di un committente imprenditore o professionista», inserendosi in questo caso la prestazione in una organizzazione di tipo aziendale già strutturata. Esclusi, invece, dall'applicazione della disciplina i lavoratori domestici, retribuiti con lo strumento del “libretto famiglia”, per i quali sono previste le tutele per il lavoro autonomo (articolo 21 del Dlgs 81/2008), evitando di gravare in tal modo il committente privato cittadino di pesanti adempimenti che ostacolerebbero la fruizione dei buoni lavoro.
Gli adempimenti in materia, posti a carico del committente, variano a seconda del tipo di attività lavorativa svolta, dell'organizzazione e dimensione aziendale e della sede di lavoro. Per tutti resta fermo l'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi e redigere il Dvr. Ciò significa che, come ha ricordato l'Inl con la recente nota 5056/2023, in questi giorni in cui le ondate di calore aumentano il rischio infortunistico, anche il committente di prestazioni occasionali deve tracciare una mappatura dei rischi, considerando proprio quelli che possono derivare dalle alte temperature, nonché individuare e adottare idonee misure di prevenzione e protezione. Inoltre, sarà necessaria la nomina di alcune figure chiave nella gestione della sicurezza, come medico competente, Rspp, Rls, addetti al primo soccorso e all'antincendio. Fondamentale, poi, formazione, informazione e addestramento nonché i Dpi in ragione della specifica mansione ricoperta.
Per l'inottemperanza a questi obblighi sono previste le sanzioni del Dlgs 81/2008, nonché il rischio di sospensione dell'attività lavorativa, secondo l'articolo 14, al ricorrere di una delle ipotesi di gravi violazioni in materia di sicurezza elencate nell'allegato I al Dlgs.
Da ultimo, si rammenta che la medesima legge 197/2022, per garantire la continuità produttiva delle imprese agricole e agevolare il reperimento di manodopera per le attività stagionali ha riscritto la disciplina delle prestazioni occasionali nel settore agricolo. L'articolo 1, comma 343, stabilisce che ai lavoratori vengono assicurate le tutele previste dal rapporto di lavoro subordinato.