Welfare CCNL metalmeccanici: chi sono i beneficiari e quali beni e servizi possono essere erogati
Gentili clienti,
Il mese di giungo comporta, per le aziende che applicano il CCNL metalmeccanica industria, l’obbligo di attivarsi per mettere a disposizione dei propri lavoratori il plafond di welfare aziendale previsto dal contratto collettivo nazionale del valore di 200 euro; valore che dovrà essere utilizzato in beni e servizi entro il prossimo 31 maggio 2025.
Il welfare aziendale è l’insieme di benefici e prestazioni erogato ai dipendenti nell’intento di integrare la componente meramente monetaria della retribuzione sia in funzione di sostegno al reddito sia in funzione di miglioramento della vita privata e lavorativa; il welfare può essere:
- Volontario, quando è concesso dal datore di lavoro senza alcun obbligo di natura legale, contrattuale o regolamentare.
- Obbligatorio, quando viene riconosciuto dal datore di lavoro a seguito di: - accordo sindacale. (previsto da contratto aziendale, contratto nazionale o accordo interconfederale - contratto a livello territoriale); - regolamento unilaterale.
I beneficiari del plafond di 200 euro sono tutti i lavoratori assunti con qualifica di operai, impiegati, quadri e apprendisti (dirigenti esclusi) e che:
1. abbiano un rapporto di lavoro in corso al 1° giugno;
2. siano stati assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno;
3. abbiano superato il periodo di prova;
4. non siano in aspettativa non retributiva nè indennizzata per il periodo dal 01/06 al 31/12;
5. siano assunti con contratto a termine e che abbiano maturato almeno 3 mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno.
Il credito welfare stanziato dovrà essere definito dal 1° giugno 2024 e il valore dovrà essere utilizzato entro il 31 maggio 2025.
La misura del flexible benefit deve essere uguale per tutti i lavoratori dipendenti;
Il welfare contrattuale spetta un'unica volta nel periodo di competenza nel caso di lavoratori assunti o utilizzati con varie tipologie contrattuali presso la medesima azienda.
Per i lavoratori part-time, il valore degli strumenti di welfare non è riproporzionabile in relazione al loro ridotto orario contrattuale; inoltre, non esiste riproporzionamento nel caso di contratti a termine o somministrazioni a termine, per pro-quota temporale.
In caso di inadempimento al flexible benefit, può accadere che, in sede giudiziale, si costituisca una differenza retributiva da richiedere all'azienda;
L’eventuale messa a disposizione di un ulteriore bene e servizio riconosciuto a titolo di fringe benefit (es. autovettura aziendale ad uso promiscuo) dovrà essere considerato al fine del raggiungimento del limite previsto per beni e servizi di cui all’art. 51, comma 3, del TUIR, qualora il lavoratore opti per i buoni benzina, spesa o acquisti.
Fermo restando il paniere di beni e servizi che possono essere riconosciuti come welfare aziendale dall’art. 51 del TUIR, con l’art. 17, viene previsto l’adempimento mediante la possibilità di offrire o mettere a disposizione alcuni beni e servizi come:
- Opere e servizi per finalità sociali di cui all’art. 100 del TUIR, per lavoratori e familiari di cui all’art. 12 del TUIR, erogati attraverso strutture di proprietà dell’azienda o di fornitori terzi convenzionati, pagamento diretto del datore di lavoro al fornitore del servizio (e non direttamente al lavoratore), piattaforma elettronica, documento di legittimazione nominativo (c.d. voucher).
- Somme, servizi e prestazioni di educazione e istruzione e per l’assistenza a familiari anziani e/o non autosufficienti per familiari dei dipendenti anche se non fiscalmente a carico, familiari anziani (che abbiano compiuto 75 anni), familiari non autosufficienti (non autonomia nello svolgimento di attività quotidiane ovvero necessità di sorveglianza continua; è richiesta certificazione medica). Le modalità di erogazione del beneficio sono: rimborso spese sostenute dal lavoratore, strutture di proprietà dell’azienda o di fornitori terzi convenzionati, pagamento diretto del datore di lavoro al fornitore del servizio (e non direttamente al lavoratore), piattaforma elettronica, documento di legittimazione nominativo (c.d. voucher)
- Beni e servizi in natura; l’erogazione può avvenire tramite beni e servizi prodotti dall’azienda o erogati da terzi convenzionati, piattaforma elettronica, documento di legittimazione nominativo (c.d. voucher), pagamento diretto del datore di lavoro per l’acquisto del bene o servizio;
- Abbonamenti a trasporto regionale o interregionale, per lavoratori e familiari di cui all’art. 12 del TUIR, mediante l’anticipo, l’acquisto o il rimborso per il costo degli abbonamenti.
Viene prevista in tutti i casi la possibilità per i lavoratori di destinare il plafond, di anno in anno, al Fondo Cometa o al Fondo MètaSalute, secondo regole e modalità previste dai medesimi Fondi, fermo restando che, qualora l’opzione dovesse essere verso la previdenza complementare o l’assistenza sanitaria integrativa, il costo massimo a carico dell’azienda per ciascun anno non può superare i 200 euro. Si ricorda, a tal proposito, che sui contributi versati dal datore di lavoro alla previdenza complementare e all’assistenza sanitaria integrativa è dovuto il contributo di solidarietà INPS del 10%.
Si ricorda che la legge di Bilancio 2024 ha previsto che il “plafond” di esenzione fiscale e contributiva passa dal valore ordinario di 258,23 euro (art. 51, comma 3, TUIR) a 1.000 euro per tutti i lavoratori dipendenti, con un “potenziamento” a 2.000 euro per i lavoratori con figli fiscalmente a carico.
Nell’importo potranno essere ricompresi anche il pagamento diretto da parte del datore di lavoro o il rimborso delle utenze domestiche di acqua, luce e gas, nonché le spese per l’affitto o gli interessi su mutuo per l’abitazione principale.
Nel limite di esenzione previsto per l’anno 2024 sarà da considerare anche l’eventuale credito welfare previsto dalla contrattazione collettiva, nazionale o aziendale, qualora il lavoratore opti per i buoni benzina o i buoni acquisto.